storia della vigilanza privata

La vigilanza “privata”: un po’ di storia in breve

Per le origini della vigilanza “privata” dobbiamo risalire al III secolo a.C. in cui esisteva l’ “ufficio degli “edili” che, tra le altre, provvedeva alla vigilanza e custodia dei beni privati dei “cives” potremo dire antesignano dell’odierno istituto di vigilanza.

Ma chi erano gli edili?

Con la caduta della monarchia dei re Etruschi per il popolo romano inizia il periodo della repubblica. I patrizi guidavano la politica romana attraverso 3 strumenti: i comizi centuriati, il senato, due magistrati con poteri supremi “consoli”. Con la crescita della città che si estese anche alle provincie conquistate nacque la necessità di nominare ulteriori magistrati tra questi:

  • il pretore che elargiva giustizia,
  • il questore che si occupava di affari finanziari,
  • l’edile che, tra le altre, si occupava di VIGILANZA DEI BENI dei “cives”

Agli edili Plebis nominati annualmente dai plebei riuniti in comitia tributa, nel 367 a.C. vennero aggiunti altri due edili curuli nominati dai patrizi . Uno degli edili più importati fu proprio Giulio Cesare.

Preliminarmente occorre evidenziare che per la sicurezza dei privati cittadini e le proprietà dei cives romani e della collettività non vi era previsione di tutela di organi militari né da parte del senato, la cui funzione prevalente in realtà, era quella dell’ indirizzo politico di Roma.

In sostanza l’ufficio degli edili “aediles” istituito nel III sec. A.C. era preposto alla vigilanza sulla vita economica e religiosa della collettività e dei loro beni. Altri compiti di polizia e vigilanza erano svolti da altri magistrati “TRESVIRI CAPITALES” o “NOCTURNI” 290-287 a C. Questi funzionari avevano compiti di polizia soprattutto notturna contro i criminali comuni (donde il nome)

Nel I secolo d.C. ogni quartiere era sorvegliato da 4 Tresviri che si occupavano di furti e piccoli reati. A questi funzionari spettavano compiti di polizia soprattutto notturna.

Nell’età del principato 20-40 d:C. circa nasce l’istituzione dei VICOMAGISTRI magistrati inferiori in maggioranza liberti (schiavi liberati) quando il rione iniziò a identificarsi come quartiere in numero di 265 vici in cui fu divisa l’URBS. La nuova organizzazione del territorio aveva tra gli scopi fondamentali quello di gestire la sicurezza. Vennero quindi istituite delle milizie addette alla protezione e alla difesa delle coorti urbane ed i vigilantes.

Solo in età imperiale vennero istituiti dei veri e propri corpi armati con funzioni di polizia le “cohortes urbanae” e le “cohortes vigilum”.

Una curiosità: al contrario di ciò che avviene oggi, secondo i romani la legge era la decisione del popolo nelle assemblee “in lex est quam populus comitiis sciverit”.

Avv. Giovanni Giuliano

 

 

NOTE E BIBLIOGRAFIA

Tresviri nocturni

01. Cn. FLAVIUS.

triumvir nocturnus, prima del 305 a. C. (Liv. 9.46.3=Lic. Mac. frg. 18 Peter). triumvir coloniae deducendae (prima del 305 a. C.) tribunus plebis (305 a. C.) aedilis curulis senator

Bibliografia: capitolo IV prosopografia p.205 PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ROMANO E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO II» – Cosimo Cascione

Editoriale scientifica Napoli 1999 Opera accolta nella collana su proposta dei professori Luigi Labruna e Tullio Spagnuolo Vigorita e pubblicata col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Invero si è in possesso di fonti che menzionano dei tresviri per un’epoca anteriore al 290 (nocturni, per la precisione 18).

18 I tresviri nocturni sono ricordati in Liv. 9.46.3; Val. Max. 8.1 damn. 5,6; D.1.15.1 (Paul. l. sg. de off. praef. vig.). L’identità tra nocturni e capitales è generalmente postulata, si v., per tutti, TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht II 3 cit. 594 e nt. 3; N. E. POLITIS, Les triumvirs capitaux (Thèse pour le doctorat, Paris 1894) 71 ss. (cfr. anche infra in nt. 39). Per una specificazione cronologica, che vede nei capitales i successori (di alcune) delle funzioni dei nocturni si v. infra 24.

Ibidem pag.9

I Tresviri erano incaricati, oltre che della sorveglianza delle esecuzioni capitali (Sall. Catil.55.1-5; Val.Max.5.4.7; 8.4.2; Tac. Ann. 5.9.2.; Pompon.l.s. ench., D.1.2.2.30) della prevenzione degli incendi )Liv.39.14.10; Val.Max. 8.1, damn.5; Paul. L.s. de off. Praef. Vigil., D.1.15.1) e del servizio di polizia, soprattutto notturno (donde la denominazione)

In nota 104 pag.176 studi di diritto penale romano Bernardo Santalucia 1994

Tresviri capitàles

Corpo di magistrati minori, rientranti nel cosiddetto vigintiviratus [vedi vigintìviri].

I (—) (detti anche nocturni ed eletti in numero di tre “ tres viri nocturni “), esercitavano funzioni di polizia, collaborando con i magistrati che presiedevano alla giurisdizione in materia penale.

I (—) erano addetti, inoltre, a vigilare sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, oltre che a vigilare di notte sulle strade di Roma. La loro elezione, in origine di competenza del prætor, fu attribuita da una lex Papiria del 242 a.C. ai comitia curiata

Tresviri capitales o nocturni avevano il compito di perseguire i colpevoli di ogni tipo di violenza, gli incendiari, i ladri colti in flagrante, coloro che sono in possesso di armi atte a uccidere, quanti fabbricavano o anche soltanto detenevano sostanze venefiche, sovrintendono alle condanne capitali e alle prigioni.

Le guardie “tresviri nocturni “ alla dipendenza degli edili, pur costituendo una milizia, non erano assoggettati ad alcun controllo e/o appartenenza militare, impegnati alla custodia dei beni, avevano il potere di arrestare i rei e, nelle loro abitazioni, potevano essere custoditi beni e valori dei privati cittadini previo compenso per la loro attività

• STORIA DI UNA MAGISTRATURA MINORE di Cosimo Cascione editoriale scientifica Collana: Dip. dir. romano-Univ. Napoli Federico I

• Data di Pubblicazione: 1999

• Pagine: VIII-328

Nella Roma antica, affollata come oggi, camminare di notte al buio non era affatto sicuro per tal fatta, all’organizzazione pubblica si affiancava quella privata dei patrizi che mantenevano e addestravano schiavi per la sorveglianza dei loro beni e lo spegnimento degli incendi delle loro proprietà.

Nel medioevo, con la caduta dell’impero romano, le città (comuni) divennero tanti piccoli stati con proprie milizie cittadine con compiti di sicurezza interna e di protezione dei beni specialmente di notte peraltro, nelle varie epoche storico-politiche che si sono susseguite il concetto di Pubblica sicurezza, è stato diversamente inteso si dovrà risalire all’unità d’Italia per rinvenire i primi concetti di sicurezza privata e le prime figure di guardie particolari con l’unificazione amministrativa del regno d’Italia di cui alla legge del 20 marzo 1865 n.2248 legge sulla sicurezza pubblica allegato B art. 7 :

” i privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre . Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali” Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria”.

Con l’evoluzione industriale e demografico-sociale si sente la necessità di tutela dei beni dei cittadini anche in senso privatistico

Una prima regolamentazione fu quella di cui alla legge 21 dicembre 1890 n. 7321 che all’art. 45 stabiliva:

«I comuni, i corpi morali e i privati cittadini possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà, le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.»

Con il R.D. 31 agosto 1907 n.690 testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza per la prima volta si attribuì ai privati la possibilità di destinare guardie giurate alla custodia delle loro proprietà:

Art. 44. (Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409).

I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.

Finalmente con il R.D. n.562 del 1914 si riconobbe la facoltà di svolgere la vigilanza privata per conto altrui.

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